Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2579 del 7 marzo 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Quando le parti — o la parte in caso di negozio giuridico unilaterale — procedono alla re¬dazione per iscritto di un atto possono bene fare riferimento, mediante semplice richiamo per relationem, al contenuto di un altro atto, effettuando un rinvio materiale, perché diretto ad inserire nell'atto la clausola contenuta in un diverso atto e ad attribuire al sottoscrittore la paternità di quella clausola. Consegue che, poiché l'art. 2096 c.c. impone la forma scritta per il patto di prova ma non per le modalità di esecuzione della prova, il rinvio per relationem ad un contratto collettivo, in ordine a tali modalità, si deve ritenere legittimo, anche perché, tramite il rinvio, il contenuto non ha alcun margine di indeterminabilità. (Nel caso di specie la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto la validità del patto di prova, nel quale l'indicazione delle mansioni era stata fatta per relationem a quelle proprie dell'operaio di secondo livello del C.C.N.L.).

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