Cassazione penale Sez. I ordinanza n. 1741 del 4 luglio 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della notificazione alle altre parti della richiesta di rimessione del processo, la parte a cui il legislatore fa riferimento non va intesa in senso formale, ma in senso sostanziale, e comprende anche la persona offesa, cui non può disconoscersi un eventuale interesse ad opporsi alla sottrazione della cognizione del reato al giudice naturale in forza di una richiesta che le appaia pretestuosa e dilatoria. (Fattispecie relativa a processo per truffa aggravata in danno dello Stato ascritta a un dipendente dell'amministrazione giudiziaria, in cui la S.C. ha dichiarato inammissibile l'istanza di rimessione del processo per l'omessa sua notifica al Ministero di grazia e giustizia).

(massima n. 2)

La notificazione alle altre parti dell'istanza di rimessione è atto che non ammette equipollenti, in quanto, potendo comportare lo spostamento del processo in deroga al principio costituzionale del giudice naturale, deve essere ben conosciuto dagli altri interessati perché abbiano la possibilità di interloquire e di far valere le loro ragioni. Ne consegue che non può valere come notificazione di detta istanza il suo deposito nelle mani dell'assistente di udienza.

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