Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 8295 del 19 giugno 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

La clausola del contratto individuale di lavoro con cui sia previsto un periodo di prova di durata maggiore di quella massima prevista
dal contratto collettivo applicabile al rapporto — fermo restando il limite di sei mesi di cui all'art. 10 della legge n. 604 del 19666 — può ritenersi legittima solo nel caso in cui la particolare complessità delle mansioni di cui sia convenuto l'affidamento al lavoratore renda necessario, ai fini di un valido esperimento e nell'interesse di entrambe le parti, un periodo più lungo di quello ritenuto congruo dalle parti collettive per la normalità dei casi; il relativo onere probatorio ricade sul datore di lavoro, a cui la maggiore durata del periodo di prova attribuisce una più ampia facoltà di licenziamento per mancato superamento della prova.

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