Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 454 del 28 gennaio 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

I criteri di qualificazione dell'attivitą impiegatizia contenuti nel R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825 (disposizioni relative al contratto d'impiego privato) non sono direttamente applicabili (salvo l'eventuale limite derivante da norma inderogabile) quando il rapporto di lavoro sia disciplinato da contratti collettivi, anche postcorporativi, o da normativa regolamentare (nella specie, regolamento organico dei dipendenti del consorzio autonomo del porto di Genova) assimilabile a quella collettiva; invero, al fine di determinare la qualifica spettante al prestatore di lavoro subordinato in relazione alle mansioni svolte, č necessario fare riferimento, pił che ai criteri astratti e formali desumibili dalle norme di legge che prevedono distinzioni in categorie di prestatori d'opera subordinata, al contratto collettivo, o regolamento, applicabile al rapporto di lavoro dedotto in giudizio, le cui indicazioni assumono valore vincolante e decisivo anche per quanto riguarda la classificazione di determinate mansioni specifiche nell'una o nell'altra categoria.

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