Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1899 del 25 febbraio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Allorché l'appartenenza alla categoria dei dirigenti sia espressamente regolata dalla contrattazione collettiva, occorre far riferimento alle relative disposizioni per stabilire l'esatto inquadramento del dipendente ed il giudice ha l'obbligo di attenersi ai requisiti dalle medesime previsti, poiché esse, riflettendo la volontà delle parti stipulanti e la loro specifica esperienza di settore, assumono valore vincolante e decisivo, tenendo altresì conto che in organizzazioni aziendali complesse è ammissibile - anche in riferimento alla prassi aziendale ed alla concreta organizzazione degli uffici - la previsione di una pluralità di dirigenti (a diversi livelli, con graduazione di compiti) i quali sono tra loro coordinati da vincoli di gerarchia, che però facciano salva, anche nel dirigente di grado inferiore, una vasta autonomia decisionale circoscritta dal potere direttivo generale di massima del dirigente di livello superiore.

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