Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 12085 del 18 agosto 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come lavoro subordinato dirigenziale o rapporto di collaborazione professionale auto
noma spiega rilevanza decisiva la volontà delle parti, espressa nell'accordo contrattuale, qualora, come nella specie, in un modello organizzativo societario, ampiamente diffuso nel campo delle prestazioni professionali associate, informato ad altissimi compensi e corrispondente flessibilità di rapporti professionali, tale volontà si sia espressa su di un piano paritario e l'esecuzione del rapporto mostri indici rivelatori della natura autonoma (fatturazione dei compensi percepiti), in assenza di chiari indici di subordinazione. (Nel caso di specie la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto che le parti avessero voluto instaurare un rapporto di collaborazione professionale, in quanto esistevano numerosi elementi — ricorrenti nei rapporti di collaborazione indipendente — tra i quali la fatturazione dei compensi percepiti dal soggetto a carico di società che facevano capo al soggetto stesso, e per contro mancavano indici di subordinazione del ricorrente alle direttive del datore di lavoro.).

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