Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 12555 del 15 dicembre 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di legittimitą dell'attribuzione al lavoratore di una categoria o di una qualifica prevista dal contratto collettivo, č compito del giudice di ricostruire la comune intenzione delle parti ai sensi dell'art. 1362 c.c., ossia di motivare la sentenza di merito: a) dando conto del testo del contratto, nelle parti in cui questo descrive le caratteristiche delle categorie o qualifiche in questione (senza trascurare l'interpretazione delle pił specifiche disposizioni eventualmente contenute in accordi collettivi aziendali); b) ponendo in evidenza le differenze tra l'una e l'altra, in particolare indicando quali attivitą lavorative appartengono all'una ma non all'altra categoria; c) descrivendo le attivitą effettivamente svolte dal lavoratore, in modo da poter controllare la corrispondenza dell'inquadramento alle previsioni contrattuali.

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