Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 16461 del 3 novembre 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di mansioni promiscue, la previsione espressa della contrattazione collettiva secondo cui tra le mansioni legittimamente esigibili da dipendenti inquadrati in un determinato livello vi siano anche compiti propri di un più elevato livello d'inquadramento integra il criterio di individuazione della esatta categoria di appartenenza, in quanto, nel riflettere la valutazione fattene dalle parti collettive, essa regola una situazione di compresenza di mansioni professionali collocate lungo una linea verticale. Ne consegue che, ai fini di un diverso e superiore inquadramento, irrilevante è in tal caso l'indagine qualitativa, giacché irrilevante risulta, secondo l'avviso espresso dalle parti collettive, l'espletamento della mansione superiore, non trovando pertanto applicazione i normali criteri della prevalenza qualitativa e del connesso carattere specialistico delle mansioni.

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