Cassazione civile Sez. I sentenza n. 23557 del 12 settembre 2008

(3 massime)

(massima n. 1)

Il rapporto di immedesimazione organica fra l'amministratore ed una società di capitali esclude che le funzioni connesse alla carica, siano riconducibili ad un rapporto di lavoro subordinato ovvero di collaborazione coordinata e continuativa; ne consegue che in caso di revoca senza giusta causa, per la liquidazione dei relativi danni, deve procedersi secondo i criteri generali di cui agli artt. 1223 e 2697 c.c., trattandosi di vicenda non equiparabile alla risoluzione di un contratto di lavoro subordinato.

(massima n. 2)

In tema di revoca dell'amministratore di società di capitali (nella specie, società a responsabilità limitata) la sussistenza di una giusta causa esclude il diritto dell'amministratore al risarcimento del danno prodotto dall'anticipato scioglimento del rapporto, ai sensi dell'art. 2383, terzo comma, c.c. (nel testo, vigente ratione temporis anteriore alle modifiche introdotte dal D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6), se espressamente enunciata nell'atto dell'assemblea che altresì descriva le ragioni della revoca, senza che queste, omesse nell'atto deliberativo, possano essere integrate in prosieguo, nel corso del giudizio, appartenendo alla sola assemblea ogni valutazione in proposito.

(massima n. 3)

In tema di revoca dell'amministratore di società, la giusta causa può essere sia soggettiva che oggettiva, purchè si tratti di circostanze o fatti sopravvenuti idonei ad influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto; nel secondo caso, essa consiste in situazioni estranee alla persona dell'amministratore, quindi non integranti un suo inadempimento e sempre che ricorra un quid pluris cioè l'esistenza di situazioni tali da elidere il citato affidamento; ne consegue che le mere ragioni di convenienza economica addotte dalla società, con il richiamo alle perdite subite ed al fine di giustificare la modificazione dell'organo amministrativo da collegiale a monocratico invocando un risparmio di spesa, non integrano la nozione di giusta causa, discendendone così il diritto al risarcimento del danno ex art. 2383, terzo comma, c.c.

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