Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 4532 del 5 maggio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Il socio di una società di capitali che partecipi al capitale sociale in una misura capace di assicurargli, da sola, la maggioranza richiesta per la validità delle deliberazioni assembleari (in sede ordinaria e straordinaria) sicché, in concreto, dalla sua volontà finiscono per dipendere la nomina e la revoca degli amministratori, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, l'assunzione di lavoratori e il loro licenziamento, l'esercizio del potere direttivo e di controllo sul personale, si presenta come l'effettivo e solo titolare del potere gestionale sì da risultare vero e proprio «sovrano» della società stessa, onde non può assumere la figura di lavoratore subordinato di quest'ultima.

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