(massima n. 1)
La qualifica di amministratore di una società commerciale non è di per sè incompatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società, ma perché sia configurabile un rapporto di lavoro subordinato è necessario che colui che intende farlo valere non sia amministratore unico della società e provi in modo certo il requisito della subordinazione elemento tipico qualificante del rapporto che deve consistere nell'effettivo assoggettamento nonostante la carica di amministratore rivestita al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso. Il relativo accertamento, istituzionalmente demandato al giudice di merito, è censurabile in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo del vizio di motivazione.