Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 9292 del 13 luglio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'accertamento della natura subordinata di un rapporto di lavoro, alla stregua di un criterio di effettivitą, devono ritenersi prevalenti, sull'assetto formale del rapporto contrattuale, le modalitą di esecuzione dello stesso, quale indice dell'inserimento della prestazione lavorativa nella organizzazione di impresa; č possibile allora, nel caso concreto, anche l'apposizione al contratto di lavoro della clausola di rendimento minimo, che rappresenta un elemento accessorio del contratto stesso ed č ininfluente ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, ma potendo escludersi un'obbligazione di risultato ove questo sia da conseguire con le modalitą tipiche del lavoro subordinato.

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