Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 13375 del 11 settembre 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, deve attribuirsi maggiore rilevanza alle effettive modalitā di svolgimento del rapporto, da cui č ricavabile l'effettiva volontā delle parti (iniziale o sopravvenuta) rispetto alla qualificazione attribuita
dalle parti stesse al rapporto, tenendo conto dei parametri normativi desumibili dall'art. 2094 c.c., quali l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, con la conseguente limitazione della sua autonomia e il suo inserimento nella organizzazione aziendale del datore di lavoro; tali elementi devono essere valutati avendo riguardo alla specificitā dell'incarico conferito al lavoratore il che impone, in caso di attivitā dirigenziale, intellettuale e professionale di procedere ad una valutazione globale dell'atteggiarsi del rapporto, tenendo conto anche dei criteri cosiddetti complementari e sussidiari, come quelli della continuitā delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, della periodicitā e predeterminazione della retribuzione.

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