Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 9167 del 6 luglio 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro inteso come sottoposizione ad ordini specifici e al diretto e costante controllo datoriale delle diverse fasi di esecuzione delle prestazioni lavorative — diviene, con l'evolversi dei sistemi di organizzazione del lavoro nella direzione di una sempre pił diffusa esteriorizzazione di interi settori del ciclo produttivo o di una serie di professionalitą specifiche, sempre meno significativo della subordinazione, mentre, in riferimento a tali nuove realtą, assume valore di indice determinante della subordinazione l'assunzione per contratto dell'obbligazione di porre a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative e di impiegarle, con continuitą, fedeltą e diligenza, secondo le direttive di ordine generale impartite dal datore di lavoro e in funzione dei programmi cui č destinata la prestazione per il perseguimento dei fini propri dell'impresa datrice di lavoro. (In base al suddetto principio la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso il carattere subordinato di un rapporto di una propagandista di prodotti farmaceutici la cui prestazione lavorativa doveva svolgersi, sia pure con margini di discrezionalitą, secondo le direttive di ordine generale impartite dalla casa farmaceutica che immetteva sul mercato i prodotti e per le finalitą proprie dell'impresa stessa).

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