Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 4500 del 27 febbraio 2007

(2 massime)

(massima n. 1)

Elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato — e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo — è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali — lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto — possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. Inoltre, non è idoneo a surrogare il criterio della subordinazione nei precisati termini neanche il nomen iuris che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cosiddetta «autoqualificazione»), il quale, pur costituendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, assume rilievo decisivo ove l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo.

(massima n. 2)

L'assoggettamento del lavoratore alle altrui direttive — che costituisce il tratto tipico della subordinazione — è riscontrabile anche quando il potere direttivo del datore di lavoro viene esercitato de die in diem consistendo, in tal caso, il vincolo della subordinazione nell'accettazione —vuoi espressa (mediante la formale accettazione del rapporto di lavoro subordinato), vuoi per fatti concludenti — dell'esercizio del suddetto potere direttivo di ripetuta specificazione della prestazione lavorativa richiesta in adempimento delle obbligazioni assunte dal prestatore stesso. (In base all'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva qualificato come subordinato il rapporto di lavoro di una fisioterapista le cui prestazioni — rese in un contesto e con le modalità tipiche del lavoro subordinato, quali l'osservanza di un orario di lavoro, la continuità e regolarità della prestazione, lo svolgimento della stessa nei locali aziendali e con l'utilizzazione delle strutture dell'impresa — venivano, di giorno in giorno, specificate dal datore di lavoro mediante la consegna di schede di lavoro recanti l'indicazione del paziente e del tipo di prestazione da eseguire).

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