Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 14868 del 24 giugno 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

Il lavoro subordinato č caratterizzato dall'obbligo del lavoratore di eseguire personalmente la prestazione e soltanto in via eccezionale, per la natura della prestazione stessa e con il consenso del datore di lavoro, č possibile che il lavoratore medesimo si faccia sostituire in caso di assenza. Ne consegue la legittimitā della decisione di merito che ravvisi, in tale possibilitā, uno degli elementi del lavoro autonomo, unitamente all'assenza di un orario di lavoro predeterminato, all'inesistenza del diritto alle ferie, alla previsione di un compenso non fisso ma a percentuale ed all'uso di un veicolo proprio.

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