Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1331 del 17 febbraio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché gli obblighi che l'art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro in tema di tutela delle condizioni di lavoro si estendono, nella fase dinamica dell'espletamento della prestazione, ai comportamenti necessari per prevenire possibili incidenti, per cui non è sufficiente il semplice concorso di colpa del lavoratore per interrompere il nesso causale, tuttavia l'imprenditore è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'esorbitanza, atipicità ed eccezionalità rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento. (Nella specie è stata cassata la sentenza di merito che non aveva motivato sull'incidenza, nella causazione dell'infortunio, del comportamento del lavoratore addetto al carico e scarico dei materiali ed alla manutenzione dei mezzi di trasporto, il quale, nel tentativo di rimuovere un cavo elettrico rimasto incagliato nello stabilizzatore del camion, aveva inserito la mano nello stabilizzatore stesso senza accertarsi che il manovratore fermasse il mezzo).

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