Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 9304 del 26 giugno 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Ancorché il datore di lavoro sia responsabile ex art. 2087 c.c. dell'infortunio occorso al lavoratore nel luogo ed in costanza di lavoro non solo quando omessa di adottare le idonee misure protettive ma anche quando ometta esclusivamente di controllare e vigilare che di tali misure sia fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non sussiste alcuna responsabilitą del datore di lavoro nel caso in cui l'infortunio sia provocato da un comportamento del dipendente del tutto imprevedibile ed estraneo alla stessa prestazione lavorativa, non sussistendo un obbligo generale del datore di lavoro di sorveglianza dei dipendenti affinché non compiano atti inconsulti potenzialmente lesivi della propria e dell'altrui incolumitą.

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