Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5 del 2 gennaio 2002

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della individuazione di un rapporto causale fra la condotta del datore di lavoro e l'infortunio lavorativo, necessario a configurare la responsabilitą del primo ai sensi dell'art. 2087 c.c., assumono rilevanza non soltanto gli eventi che costituiscono una conseguenza necessitata della condotta datoriale, secondo un giudizio prognostico ex ante, ma anche tutti gli eventi possibili, rispetto ai quali la condotta medesima si ponga con un nesso di causalitą adeguata; pertanto, anche una condizione lavorativa stressante puņ costituire fonte di responsabilitą per il datore di lavoro, sempre che sia provata la sussistenza di un rapporto di causalitą fra tale condizione e l'infortunio subito dal lavoratore. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso a priori, respingendo le relative richieste di prova, la configurabilitą di un nesso causale fra le condizioni di stress di un lavoratore in trasferta autorizzato all'uso di autoveicolo e l'incidente stradale occorso allo stesso lavoratore).

(massima n. 2)

Nelle controversie soggette al rito del lavoro il giudice ha la facoltą di ammettere la prova testimoniale della simulazione al di fuori dei limiti previsti dall'art. 1417 c.c., in quanto l'art. 421 c.p.c., nel consentire l'ammissione dei mezzi di prova «anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile», si riferisce, per la prova testimoniale, alle deposizioni generali di cui agli artt. 2721, 2722 e 2723 c.c. alle quali si collega il citato art. 1417 c.c.

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