Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2444 del 8 febbraio 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

L'adempimento dell'obbligo di tutela dell'integritā fisica del lavoratore imposto dall'art. 2087 c.c. č un obbligo di prevenzione che impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo d'attivitā esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per proteggere il lavoratore dai rischi connessi tanto all'impiego d'attrezzi e macchinari quanto all'ambiente di lavoro, e deve essere verificato, nel caso di malattia derivante dall'attivitā lavorativa svolta, esaminando le misure in concreto adottate dal datore di lavoro per prevenire l'insorgere della patologia. (Nella specie, la Corte Cass. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione a malattia tumorale contratta da lavoratore addetto alla saldatura presso la centrale termoelettrica di Brindisi, aveva omesso ogni indagine riguardo alle misure adottate dal datore di lavoro per proteggere il dipendente dal rischio connesso all'attivitā lavorativa).

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