Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 10349 del 5 agosto 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso in cui con un accordo collettivo aziendale sia concordata l'applicabilità della contrattazione collettiva relativa ad un determinato settore produttivo, il rapporto tra tale pattuizione e la clausola del contratto di lavoro individuale con cui sia fatto riferimento ad una diversa contrattazione collettiva è regolato dall'art. 2077, secondo comma, c.c., e quindi prevale l'accordo collettivo, se dall'accordo individuale derivano condizioni meno favorevoli per il lavoratore, e non è invece rilevante la disciplina in materia di rinunce e transazioni di cui all'art. 2113 c.c. — con il relativo onere per il lavoratore di impugnazione entro un termine di decadenza dell'atto abdicativo dei suoi diritti — poiché, oggetto di rinuncia possono essere solo situazioni non solo future ma anche eventuali e indeterminate.

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