Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3296 del 7 marzo 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Il recesso unilaterale dell'imprenditore dal contratto collettivo a tempo indeterminato comporta soltanto l'insussistenza del vincolo in sede di stipulazione di nuovi contratti individuali, ma non comporta la risoluzione dei contratti individuali in corso; in caso contrario sarebbe vanificato il fondamentale principio di stabilitą dei vincoli dell'autonomia privata sancito dall'art. 1372, primo comma c.c. (Nella specie, vertendosi in tema di azione del lavoratore per far valore l'obbligo del datore di lavoro di finanziarie un fondo speciale per il pensionamento integrativo, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito, che aveva negato al datore di lavoro il potere di recesso in relazione al singolo contratto individuale).

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