Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 11554 del 6 novembre 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Al fine dell'individuazione del contratto collettivo postcorporativo applicabile al rapporto di lavoro, l'appartenenza alla categoria professionale si determina, ai sensi dell'art. 2070 c.c., secondo l'attivitą effettivamente esercitata dall'imprenditore, senza che assuma rilevanza la circostanza che le parti abbiano aderito ad associazioni sindacali di categoria non corrispondenti all'attivitą medesima, atteso che le parti non possono in ragione della natura pubblicistica e del carattere inderogabile della disposizione sopra citata convenire di sottoporre il rapporto alla disciplina di un contratto collettivo diverso da quello applicabile ai sensi della norma stessa, a meno che il contratto individuale non risulti pił favorevole per il prestatore di lavoro. Il suddetto criterio, nell'utilizzare, ai fini dell'individuazione del contratto collettivo applicabile, il parametro dell'attivitą effettivamente esercitata dall'imprenditore, č coerente con i principi fissati dall'art. 36 della Costituzione che, nel riconoscere al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantitą e qualitą del suo lavoro, attribuisce rilievo, ai fini della regolamentazione della retribuzione che costituisce il momento pił qualificante del rapporto di lavoro alla natura oggettiva dell'attivitą svolta ed alle sue concrete caratteristiche.

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