Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8371 del 20 giugno 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

L'azione di rivalsa presuppone che l'obbligazione gravante su un soggetto possa essere trasferita ad un terzo tenuto, per legge o per contratto, a rivalere il soccombente di quanto egli sia tenuto a pagare al creditore; la medesima non č pertanto ipotizzabile nel caso di pił debitori tenuti in solido a risarcire il danno derivante da un fatto ad essi imputabile, in quanto ciascuno č obbligato nei confronti del danneggiato per l'intero, salva l'azione di regresso di colui che abbia corrisposto l'intero credito nella misura determinata dalla gravitą delle rispettive colpe e dalle conseguenze da essa derivanti.

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