Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3249 del 9 luglio 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

Il diritto del coniuge separato di vedersi assicurata una sufficiente possibilità di rapporti con il figlio minore affidato all'altro coniuge — in relazione al disposto dell'art. 155, terzo comma, nuovo testo, c.c., ed anche al fine di essere in grado di guadagnarsi l'affetto ed il rispetto del figlio stesso — non ha carattere assoluto, ma resta viceversa subordinato ai preminenti interessi morali e materiali del minore, sicché ben può essere limitato od anche disconosciuto dal giudice, ove ricorrano gravi e comprovate ragioni di incompatibilità del suo esercizio con la salute psico-fisica del minore stesso.

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