Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2728 del 9 marzo 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Le condizioni per l'affidamento ed il mantenimento della prole, a seguito di nullitą del matrimonio concordatario pronunciata dal tribunale ecclesiastico e delibata in Italia, sono disciplinate dall'art. 155 c.c., atteso che l'art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 847 - tuttora in vigore, anche a seguito dell'accordo del 18 febbraio 1984 di modifica del Concordato Lateranense - dichiara applicabili le norme sul matrimonio putativo del codice civile anche nei casi in cui venga resa esecutiva la sentenza che dichiari la nullitą del matrimonio celebrato davanti al ministro del culto cattolico. Detto richiamo, peraltro, comporta l'applicabilitą non solo della disciplina sostanziale, ma anche di quella processuale ad essa sottesa e quindi anche la possibilitą di ricorrere alle disposizioni sulla revisione delle condizioni della separazione contenute nel codice di rito negli articoli 710 e seguenti, a nulla rilevando, poi, che in occasione dell'eventuale giudizio di separazione, non sia stato adottato alcun provvedimento circa il mantenimento della prole.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.