(massima n. 1)
In tema di responsabilitā del proprietario per danni derivanti, ex art. 2053 c.c., da rovina dell'edificio, per tale deve intendersi ogni disgregazione, sia pure limitata, degli elementi strutturali della costruzione, ovvero degli elementi accessori in essa stabilmente incorporati; responsabilitā dalla quale il proprietario dell'edificio puō andare esente solo fornendo la prova che la rovina non č dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione. (Nella specie č stata ritenuta la responsabilitā del proprietario in relazione alle infiltrazioni determinate dalla mancata o insufficiente copertura del tetto giā demolito e privo anche del solaio).