Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2272 del 4 febbraio 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di responsabilitą civile ex art. 2048 c.c., il dovere di vigilanza dell'insegnante per il danno subito dall'allievo — obbligo la cui estensione va commisurata all'etą ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto — presuppone che l'allievo gli sia stato affidato. Pertanto colui che agisce per ottenere il risarcimento deve dimostrare che l'evento dannoso si č verificato nel tempo in cui l'alunno era sottoposto alla vigilanza dell'insegnante, restando indifferente che invochi la responsabilitą contrattuale per negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza o la responsabilitą extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie, suggerite dall'ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, affinché sia salvaguardata l'incolumitą dei discenti minori. (Nella specie la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilitą dell'amministrazione scolastica con riguardo al ferimento con arma da fuoco di un minore da parte di un nomade con il quale aveva avuto un litigio il giorno precedente, in quanto avvenuto in un cortile antistante la scuola, non addebito ad esclusivo uso della stessa, essendo transitabile ed accessibile da terzi per il parcheggio di autoveicoli, neppure rilevando l'uso di tale luogo per la sosta dei ritardatari, atteso che era stato accertato che l'alunno ferito aveva deliberatamente deciso di non entrare a scuola alla prima ora, ma di allontanarsi dal cortile per recarsi in un vicino bar).

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