Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7459 del 11 agosto 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della responsabilità del genitore per il fatto illecito del minore a norma dell'art. 2048 c.c., la circostanza che il figlio abbia frequentato la scuola e sia avviato ad un mestiere, se può valere ad escludere la presunzione di culpa in vigilando non è idonea a fornire la prova liberatoria della presunzione di culpa in educando, all'uopo occorrendo che sia stata impartita al figlio un'educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini, alla sua personalità.

(massima n. 2)

Nella valutazione del danno biologico inteso come menomazione dell'integrità psicofisica della persona in sé e per sé considerata, indipendentemente cioè dalle ripercussioni che essa può comportare sulle capacità di lavoro e di guadagno, l'unico criterio utilizzabile è quello equitativo non sussistendo elementi sicuri ed attendibili per la determinazione del valore biologico dell'uomo.

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