Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2995 del 16 maggio 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori (art. 2048 c.c.), l'inadeguatezza dell'educazione impartita e della vigilanza esercitata può desumersi, in mancanza di una concludente prova contraria, dalle stesse modalità del fatto illecito commesso (nella specie: lancio di un pugno di calce viva nell'occhio di un coetaneo), perché tali modalità possono rivelare lo stato di maturità, il temperamento e, in genere, l'educazione del minore.

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