Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6741 del 10 luglio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

La disposizione di cui all'art. 2048 c.c. — secondo cui i genitori (i tutori, i precettori e i maestri d'arte) sono liberati dalla responsabilitą soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto —pur escludendo la configurabilitą di una responsabilitą oggettiva (incompatibile con la possibilitą di offrire l'indicata prova liberatoria), addossa a detti soggetti il rischio dell'impossibilitą della prova stessa, nel caso in cui si rivelino inadeguate le circostanze, che in concreto si potrebbero provare, alla luce delle carenze, rese evidenti da un contegno del minore particolarmente riprovevole e pericoloso, che avrebbero resa necessaria la dimostrazione di una vigilanza pił continua e pił intensa rispetto a quella abitualmente richiesta nei confronti di un soggetto di una data etą e di una data educazione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.