Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3726 del 28 marzo 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di responsabilità civile della pubblica amministrazione per avere illegittimamente adottato ed eseguito un provvedimento con sacrificio di una situazione di interesse protetto del privato, perché tale responsabilità sussista è necessario che la pubblica amministrazione abbia tenuto un comportamento doloso o colposo. Tuttavia, quando si sia formato il giudicato sull'annullamento pronunziato dal giudice amministrativo, la sentenza del giudice ordinario che dichiari equivalere la colpa all'illegittimità accertata non è affetto da vizio di violazione di norma di diritto, ma può essere censurata per difetto di motivazione, se il giudice non abbia tenuto in considerazione circostanze, la cui valutazione avrebbe potuto condurre ad escludere nel caso concreto l'esistenza della colpa.

(massima n. 2)

Ove la legge non impedisca in modo assoluto al privato di svolgere un'attività ma ne subordini l'esercizio ad autorizzazione, licenza, nulla osta o altro atto di consenso comunque denominato, l'interesse all'esercizio di quell'attività riceve protezione dall'ordinamento. Consegue, che nei casi considerati il privato ha diritto al risarcimento del danno se subisce un pregiudizio per il fatto che la pubblica amministrazione, attraverso un comportamento colposo, consistito nella violazione di regole d'imparzialità, correttezza e buona amministrazione, abbia in modo illegittimo rifiutato o ritardato il consenso all'esercizio dell'attività ovvero imposto che l'attività iniziata sia sospesa o abbandonata.

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