Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5662 del 11 novembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

È l’invasività del mezzo, e non la sua forma tecnologica, l’elemento determinante per cui la molestia è configurabile anche quando la comunicazione è veicolata tramite Messenger, se i messaggi raggiungono direttamente il dispositivo della vittima e sono da questa immediatamente percepiti; e risulta del tutto irrilevante che la persona offesa non abbia attivato sistemi di blocco, poiché la possibilità di interrompere la condotta sorge solo dopo che la molestia si è già realizzata.

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