(massima n. 1)
È l’invasività del mezzo, e non la sua forma tecnologica, l’elemento determinante per cui la molestia è configurabile anche quando la comunicazione è veicolata tramite Messenger, se i messaggi raggiungono direttamente il dispositivo della vittima e sono da questa immediatamente percepiti; e risulta del tutto irrilevante che la persona offesa non abbia attivato sistemi di blocco, poiché la possibilità di interrompere la condotta sorge solo dopo che la molestia si è già realizzata.