(massima n. 1)
In tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, la prestazione di una garanzia da parte dello Stato o di un ente pubblico in favore di un privato, comportando l'assunzione di un rischio economico analogo a quello derivante dal versamento diretto di somme di denaro, genera una posta passiva del bilancio pubblico e rientra, pertanto, nelle altre erogazioni "comunque denominate" previste dall'art. 640-bis cod. pen., indipendentemente dalla concreta concessione del prestito ad opera dell'istituto bancario privato, che, peraltro, accorda il mutuo, solo perché assistito da garanzia pubblica.