(massima n. 1)
Configura il delitto di pornografia minorile, di cui all'art. 600-ter, comma 1, n. 1, c.p., la condotta del soggetto che, pur non realizzando concretamente materiale pedopornografico, abbia istigato o indotto un minore a farlo, facendo sorgere in quest'ultimo il relativo intento, prima non presente, ovvero rafforzando un'intenzione gią esistente ma non ancora consolidata, poiché tali azioni rappresentano una forma di utilizzazione e strumentalizzazione del minore, anche qualora le azioni siano poste in essere esclusivamente da quest'ultimo.