(massima n. 1)
È inammissibile l'impugnazione di un lodo arbitrale per violazione delle regole di diritto quando la clausola compromissoria preveda che l'arbitro decida "in via definitiva", configurandosi tale espressione come rinuncia all'impugnazione per errores in judicando ai sensi del previgente art. 829, comma 2, c.p.c.