(massima n. 1)
La denuncia di nullitā del lodo arbitrale ai sensi dell'art. 829, comma 2, c.p.c., per inosservanza delle regole di diritto in iudicando, č ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Ne deriva che la censura deve specificare in modo intellegibile ed esauriente il contenuto della statuizione impugnata e le ragioni specifiche per cui la decisione impugnata deve ritenersi viziata.