(massima n. 1)
La denuncia di nullità del lodo arbitrale, ai sensi dell'art. 829, comma 2, c.p.c., deve basarsi su vizi di violazione o falsa applicazione di norme di diritto e non può limitarsi alla contestazione della valutazione dei fatti compiuta dagli arbitri. Le censure di merito non possono essere oggetto di impugnazione in sede di nullità del lodo arbitrale.