(massima n. 1)
La violazione del principio del contraddittorio nel giudizio arbitrale, rilevante ai fini della nullitā del lodo ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 9, c.p.c., si configura quando la decisione degli arbitri sia basata su una questione rilevata d'ufficio e non previamente sottoposta alla valutazione delle parti. Tuttavia, tale principio non č violato quando la decisione si limita a una diversa valutazione del materiale probatorio giā presentato e discusso dalle parti durante il procedimento arbitrale.