(massima n. 1)
Il giudizio di impugnazione per nullitą del lodo arbitrale costituisce un giudizio a critica limitata, proponibile soltanto per determinati errores in procedendo specificamente previsti e per inosservanza delle regole di diritto nei limiti indicati dall'art. 829, comma 3, cod. proc. civ. Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso su detta impugnazione, il sindacato di legittimitą va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformitą a legge e della congruitą della motivazione della sentenza che ha deciso sull'impugnazione del lodo.