(massima n. 1)
In materia di arbitrato, l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammissibile solo quando la violazione concerne la soluzione di una questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione arbitrale (art. 829 c.p.c.). Le questioni concernenti la legittimità degli atti amministrativi, quali il certificato di conformità ed agibilità, non rientrano nella convenzione arbitrale se non strettamente pertinenti alla conformità delle opere edilizie alla normativa di riferimento.