(massima n. 1)
In tema di arbitrato irrituale, la declaratoria di irritualitą del lodo e l'inammissibilitą della sua impugnazione ai sensi dell'art. 829 cod. proc. civ. da parte della Corte d'Appello, non precludono la possibilitą di discutere la validitą della clausola compromissoria in un successivo giudizio, qualora la decisione si sia limitata a dichiarare la propria incompetenza senza pronunciarsi nel merito sui vizi di volontą del compromesso.