Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 5953 del 16 marzo 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel procedimento arbitrale, la violazione del principio del contraddittorio - quale causa di nullitā del lodo ai sensi dell'art. 829, co. 1, n. 9, c.p.c. - deve essere valutata in termini sostanziali e non meramente formali, richiedendosi l'allegazione e la dimostrazione di uno specifico pregiudizio al diritto di difesa della parte, consistente nella concreta compromissione della possibilitā di dedurre e contraddire sulle istanze e sulle prove avversarie; in difetto di tale allegazione, l'impugnazione per nullitā č inammissibile.

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