(massima n. 1)
In tema di impugnazione del lodo arbitrale, la deduzione di nullitā per difetto di terzietā di un arbitro - ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 2, c.p.c. (ratione temporis) - č inammissibile se proposta per la prima volta solo in sede di impugnazione del lodo, ove la parte abbia avuto la possibilitā di conoscere i fatti integranti la causa di incompatibilitā prima della sottoscrizione del lodo, e non li abbia tempestivamente dedotti nel corso del procedimento arbitrale.