Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 7151 del 25 marzo 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di impugnazione del lodo arbitrale, la deduzione di nullitā per difetto di terzietā di un arbitro - ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 2, c.p.c. (ratione temporis) - č inammissibile se proposta per la prima volta solo in sede di impugnazione del lodo, ove la parte abbia avuto la possibilitā di conoscere i fatti integranti la causa di incompatibilitā prima della sottoscrizione del lodo, e non li abbia tempestivamente dedotti nel corso del procedimento arbitrale.

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