Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 8374 del 3 aprile 2026

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale giudizio a critica necessariamente limitata ai soli vizi tipizzati dall'art. 829 c.p.c. opera in modo particolarmente rigoroso il principio di specificità dei motivi: la parte deve individuare esattamente il vizio denunciato, riconducendolo alla corrispondente fattispecie di nullità prevista dall'art. 829 c.p.c., e correlare tale vizio ai fatti accertati dagli arbitri e alle rationes decidendi del lodo; ne consegue che sono inammissibili le censure che, sotto l'erronea veste formale di violazione del contraddittorio o di vizi processuali, mirino in realtà a contestare la valutazione del merito o a dedurre un error in iudicando non espressamente impugnabile.

(massima n. 2)

L'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia (art. 829, comma 3, c.p.c.) è ammissibile solo se tale facoltà sia espressamente prevista dalla clausola compromissoria o dall'atto di compromesso riferito alla specifica controversia: non è sufficiente un rinvio generico o sistematico a precedenti pattuizioni arbitrali, né tale facoltà può essere ricavata per via interpretativa in mancanza di un'espressa previsione.

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