(massima n. 1)
Nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale giudizio a critica necessariamente limitata ai soli vizi tipizzati dall'art. 829 c.p.c. opera in modo particolarmente rigoroso il principio di specificità dei motivi: la parte deve individuare esattamente il vizio denunciato, riconducendolo alla corrispondente fattispecie di nullità prevista dall'art. 829 c.p.c., e correlare tale vizio ai fatti accertati dagli arbitri e alle rationes decidendi del lodo; ne consegue che sono inammissibili le censure che, sotto l'erronea veste formale di violazione del contraddittorio o di vizi processuali, mirino in realtà a contestare la valutazione del merito o a dedurre un error in iudicando non espressamente impugnabile.