Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 12539 del 4 maggio 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

La nullitą del lodo arbitrale per contraddittorietą (art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c.) sussiste solo quando il contrasto riguardi le diverse componenti del dispositivo ovvero il rapporto tra motivazione e dispositivo, in modo da rendere incomprensibile la decisione; la contraddittorietą interna della motivazione rileva come vizio solo se determina l'impossibilitą assoluta di ricostruire l'iter logico-giuridico posto a fondamento del lodo, risolvendosi altrimenti in una critica di merito inammissibile nel giudizio di nullitą.

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