(massima n. 1)
Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, il vizio di motivazione apparente č configurabile, ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 11, c.p.c., soltanto quando il contrasto tra le diverse parti del dispositivo, tra motivazione e dispositivo o tra segmenti della motivazione determini l'impossibilitā assoluta di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dagli arbitri; non č quindi ammissibile, sotto la veste di nullitā della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., una generica censura di insufficienza o inadeguatezza argomentativa della decisione della Corte d'appello sul lodo.