Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 23211 del 27 agosto 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di annullamento parziale di un lodo arbitrale straniero, č esclusa la possibilitā di riconoscimento dell'efficacia esecutiva in Italia per le sole parti del lodo non annullate, conformemente a quanto previsto dall'art. 840, terzo comma, n. 5, cod. proc. civ., che non distingue tra annullamento totale o parziale.

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