(massima n. 1)
In caso di annullamento parziale di un lodo arbitrale straniero, č esclusa la possibilitā di riconoscimento dell'efficacia esecutiva in Italia per le sole parti del lodo non annullate, conformemente a quanto previsto dall'art. 840, terzo comma, n. 5, cod. proc. civ., che non distingue tra annullamento totale o parziale.