(massima n. 1)
In sede di opposizione al decreto di riconoscimento di lodo arbitrale straniero, il vizio di cui all'art. 840, co. 3, n. 1, c.p.c. (invaliditā della convenzione arbitrale) deve essere dedotto e provato con riferimento alla legge indicata dalle parti come regolatrice della convenzione stessa; č inammissibile il ricorso per cassazione che continui a invocare la disciplina italiana degli artt. 1341 e 1342 c.c. senza riportare il contenuto della clausola compromissoria e senza allegare la sua incompatibilitā con la legge straniera applicabile.