Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 12231 del 1 maggio 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di arbitrato, l'art. 831, comma 2, c.p.c. va interpretato in senso strettamente letterale: la sospensione del termine per proporre la revocazione del lodo, ove i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 c.p.c. si verifichino nel corso del giudizio di impugnazione per nullitą, perdura esclusivamente "fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullitą", e non gią fino al passaggio in giudicato di tale decisione. Ne consegue che il termine di cui all'art. 326 c.p.c. decorre dalla detta comunicazione, a prescindere dall'eventuale proposizione del ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello.

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